FAQ RELATIVE ALL’ATTUAZIONE DEL PN FEAMPA 2021-2027 DA PARTE DELL’O.I. REGIONE DEL VENETO


FAQ RELATIVE AI BANDI APPROVATI CON DGR n. 637/2025
 

1. Con riferimento al bando di cui all’Allegato A della DGR n. 637/2025, riguardante gli investimenti per l’attività di acquacoltura sostenibile, la nota metodologica per l’applicazione del Criterio Q1 per l’Azione 3 (Coerenza con gli obiettivi dell’azione) prevede un livello di coerenza alto quando il progetto è coerente con due linee strategiche tra quelle attivate dall’intervento ed in particolare con le linee 1 e 8 del MO3 del PNSA. Quando la coerenza è valutata alta?

La coerenza è valutata alta quando l’iniziativa progettuale è coerente con entrambe le linee strategiche 1 e 8 del MO3 del PNSA per l'Azione 3. Diversamente la coerenza è valutata bassa.


2. Con riferimento al bando di cui all’Allegato A della DGR n. 637/2025, riguardante gli investimenti per l’attività di acquacoltura sostenibile, nell’ambito dell’Azione 3, l’acquisto di due motori elettrici determina l’applicazione sia del Criterio SO9 che del Criterio SO4? 
Sì, l’acquisto di due motori elettrici consente l’attribuzione sia del punteggio di cui al Criterio SO9 (l’iniziativa prevede la sostituzione di motori endotermici con quelli elettrici) sia del punteggio di cui al Criterio SO4 (costi di investimenti per l’acquisto di macchinari e attrezzature chiaramente connessi all’attività di progetto per l’aumento dell’efficientamento energetico e la conversione delle imprese acquicole verso fonti rinnovabili di energia).

 

3. Con riferimento al bando di cui all’Allegato A della DGR n. 637/2025, riguardante gli investimenti per l’attività di acquacoltura sostenibile, la nota metodologica per l’applicazione del Criterio SO2 per l’Azione 5 prevede che per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente il progetto deve riguardare la diversificazione di processo produttivo, di prodotto o delle specie allevate. Il punteggio è ottenibile anche nel caso in cui il progetto preveda solo la diversificazione del processo produttivo?

Sì, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente l’iniziativa progettuale deve prevedere almeno una forma di diversificazione di processo produttivo o di prodotto o di specie allevate.

 

4. Con riferimento al bando di cui all’Allegato A della DGR n. 637/2025, riguardante gli investimenti per l’attività di acquacoltura sostenibile, una nuova impresa può ottenere l'attribuzione del punteggio di cui al Criterio SO2 per l’Azione 3 (l’iniziativa riguarda la diversificazione di processo produttivo, di prodotto o delle specie allevate)?

No, il Criterio SO2 non può essere applicato ad una nuova impresa (impresa che ha attivato la Partita IVA a meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda).


5. Con riferimento al bando di cui all’Allegato A della DGR n. 637/2025, riguardante gli investimenti per l’attività di acquacoltura sostenibile, la realizzazione ex novo e/o l’ammodernamento di strutture destinate alla prima lavorazione di molluschi rientra nelle spese ammissibili?

Sì, la costruzione e/o l’ammodernamento di strutture destinate alla prima lavorazione di molluschi è una spesa ammissibile rientrante nell’Operazione 32 di cui all’Azione 5.


6. Con riferimento al bando di cui all’Allegato A della DGR n. 637/2025, riguardante gli investimenti per l’attività di acquacoltura sostenibile, risulta ammissibile nell’ambito degli interventi di ammodernamento degli impianti di mitilicoltura a mare l’acquisto di boe galleggianti?
L’acquisto di boe galleggianti per gli impianti di mitilicoltura a mare costituisce spesa ammissibile (azione 5 - operazione 32).


7. Con riferimento al bando di cui all’Allegato A della DGR n. 637/2025, riguardante gli investimenti per l’attività di acquacoltura sostenibile, a pagina 12 del bando, per le operazioni di cui all’azione 5, tra le spese ammissibili figurano anche le attrezzature per la protezione dai predatori, inclusi gli uccelli ittiofagi. In questa tipologia di attrezzature rientrano anche le gabbie/nasse per la cattura del Granchio blu?
NO. Le gabbie/nasse per la cattura del granchio blu sono attrezzi da pesca e non rientrano tra le spese ammissibili previste dal bando.


8. Con riferimento al bando di cui all’Allegato A della DGR n. 637/2025, riguardante gli investimenti per l’attività di acquacoltura sostenibile, a pagina 12 del bando, per le operazioni di cui all’azione 5, tra le spese ammissibili figurano anche le attrezzature per la protezione dai predatori, inclusi gli uccelli ittiofagi. In questa tipologia di spese rientrano anche le recinzioni per la protezione degli allevamenti di vongole dal Granchio blu?
Le spese per l’acquisto di pali di sostegno e reti per la realizzazione di recinzioni per la protezione degli allevamenti di vongole dal Granchio blu (azione 5 - operazione 32) sono ammissibili qualora si configurino come spese di investimento, siano riportate nel registro dei cespiti e rispettino il vincolo di stabilità degli investimenti (5 anni dall’ultimo pagamento).
L’ammissibilità della spesa sarà comunque vincolata al rilascio da parte dell’Ente competente della concessione demaniale dell’autorizzazione, nulla osta o altro atto di assenso all’installazione delle recinzioni. 


9. Con riferimento al bando di cui all’Allegato A della DGR n. 637/2025, riguardante gli investimenti per l’attività di acquacoltura sostenibile, in ambito dell’operazione 32 per l’Azione 5, l’imbarcazione da ristrutturare deve essere già in possesso alla data di presentazione della domanda?
Sì, l’imbarcazione usata oggetto di ammodernamento e ristrutturazione deve essere già in possesso del richiedente alla data di presentazione della domanda.



10. Con riferimento al bando di cui all’Allegato A della DGR n. 637/2025, riguardante gli investimenti per l’attività di acquacoltura sostenibile, il limite massimo di spesa ammissibile è calcolato per ogni singola azione attivata?

No, il limite massimo della spesa ammissibile pari ad Euro 400.000,00 = è fissato per l’intera iniziativa progettuale indipendentemente da quante azioni vengono attivate.


11. Con riferimento al bando di cui all’Allegato A della DGR n. 637/2025, riguardante gli investimenti per l’attività di acquacoltura sostenibile, le operazioni di cui all’Azione 4 si riferiscono solo ad investimenti a bordo?

Le Operazioni 03 e 04 dell'Azione 4 riguardano solo investimenti a bordo, mentre le Operazioni 54 e 55 dell’Azione 4 riguardano l'ammodernamento anche degli impianti acquicoli.

 

12. Con riferimento al bando di cui all’Allegato A della DGR n. 637/2025, riguardante gli investimenti per l’attività di acquacoltura sostenibile, in caso di realizzazione di un impianto fotovoltaico è necessario presentare tre preventivi e/o la perizia del tecnico abilitato?  
Si premette che i  preventivi attengono alla congruità dei costi, mentre la perizia del tecnico abilitato fa riferimento alla capacità produttiva dell'impianto fotovoltaico.   

Congruità dei costi: preventivi o computo metrico.
Il Soggetto richiedente o il Rappresentante Legale deve compilare la "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" nella quale deve indicare se, ai sensi della Circolare n. 36/E dell’Agenzia delle Entrate “Impianti fotovoltaici – Profili catastali e aspetti fiscali, l'impianto fotovoltaico che si vuole realizzare verrà configurato come bene mobile o bene immobile.
Se viene configurato come bene mobile, l'impianto rientra nella categoria degli investimenti per macchine ed attrezzature e pertanto sarà necessario presentare tre preventivi tra loro confrontabili.
Se invece l'impianto viene configurato come bene immobile, rientra nella categoria degli investimenti strutturali per i quali è necessario presentare un computo metrico estimativo, fermo restando la facoltà di presentare anche dei preventivi.
Congruità tecnica: perizia del tecnico abilitato.
Come indicato nell''All. E della DGR 621/2024, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell’azienda (entrambi espressi in Kwh).
Quindi, la congruità tecnica è volta a dimostrare che l'energia elettrica prodotta con l'impianto fotovoltaico sia totalmente consumata dall'azienda e che non ecceda il suo fabbisogno energetico su base annua. In caso di un'azienda già operativa tale valutazione viene effettuata sulla base dei consumi di energia riportati nelle bollette degli ultimi tre anni e la produzione annuale dell’energia elettrica attesa dall’impianto fotovoltaico. Invece, la perizia del tecnico abilitato è richiesta nel caso in cui l'impianto fotovoltaico deve essere realizzato in una sede aziendale nuova per la quale non è possibile fare il confronto con le fatture elettriche dei tre anni precedenti. 

 


13. Con riferimento al bando di cui all'Allegato B della DGR n. 637/2025, riguardante la formazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, quali sono le condizioni per l'ottenimento della massima percentuale di contribuzione pari al 100%?
Le condizioni per l'ottenimento della massima percentuale di contribuzione sono definite dal DDR n. 205/2025.


14. Con riferimento al bando di cui all’Allegato B della DGR n. 637/2025, riguardante la formazione nel settore della pesca e dell’acquacoltura, in merito ai soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno, con quali modalità deve essere formalizzato il partenariato/ associazione con gli operatori destinatari dell’attività di formazione?
Per quanto previsto al punto 6 del Bando, il partenariato/associazione tra le Associazioni di categoria della pesca riconosciute dallo Stato ex art. 2, lett. a) e b) del Decreto Direttoriale n. 17271 del 3 agosto 2017 e le imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura, pescatori, coniugi di pescatori e acquacoltori, può indifferentemente essere formalizzato sia attraverso la costituzione di una ATS sia attraverso la sottoscrizione di un accordo tra le parti firmato digitalmente.


15. Con riferimento al bando di cui all’Allegato B della DGR n. 637/2025, riguardante la formazione nel settore della pesca e dell’acquacoltura, il partenariato può essere integrato in fase di svolgimento del progetto al fine di ammettere nuovi allievi ai corsi di formazione?
Il partenariato/associazione costituito, diversamente dall’ATS, potrà essere integrato in fase di svolgimento del progetto solo nel caso di accordo tra le parti e se tale eventualità è prevista nell’accordo stesso.


16. Con riferimento al bando di cui all’Allegato B della DGR n. 637/2025, riguardante la formazione nel settore della pesca e dell’acquacoltura, in fase di presentazione della domanda di sovvenzione è necessario indicare tutti gli operatori appartenenti ad una data impresa e/o cooperativa specificandone la qualifica?
In fase di presentazione dell’istanza di sovvenzione non è necessario indicare i nominativi degli operatori, bensì esclusivamente il numero e le qualifiche relative alle categorie di soggetti destinatari dell’attività formativa previste nel bando.


17. Con riferimento al bando di cui all’Allegato B della DGR n. 637/2025, riguardante la formazione nel settore della pesca e dell’acquacoltura, i Criteri di selezione devono essere posseduti esclusivamente dall’Associazione di categoria che presenta la domanda di sovvenzione oppure si possono essere posseduti dall’intera compagine in partenariato?
Relativamente al paragrafo 12 del bando “Criteri di selezione” questi dovranno essere valorizzati nel punteggio esclusivamente in riferimento all’Associazione di categoria che presenta la domanda nel caso di partenariato/associazione formalizzata attraverso un accordo tra le parti, mentre tali criteri potranno far riferimento all’intera compagine di partenariato nel caso di costituzione di una ATS.


18. Con riferimento al bando di cui all’Allegato B della DGR n. 637/2025, riguardante la formazione nel settore della pesca e dell’acquacoltura, in merito alle operazioni attivabili, la stessa tipologia di corso può essere proposta all’interno di un progetto a valere sulla singola azione ed ammettere come allievi sia pescatori che acquacoltori?
Con riferimento alle operazioni attivabili, la stessa tipologia di corso deve essere replicata sia in riferimento alle attività di formazione nel settore della pesca sia alle attività di formazione nel settore dell’acquacoltura essendo oggetto di istruttorie separate e conseguente assegnazione di punteggio.


19. Con riferimento al bando di cui all’Allegato B della DGR n. 637/2025, riguardante la formazione nel settore della pesca e dell’acquacoltura, è necessario prevedere la figura del consulente anche se il progetto prevede esclusivamente attività formativa in aula e visite di studio?
Come indicato al punto 3.3 del bando “Gruppo di lavoro”, la figura del consulente è riportata solo per evidenziare i requisiti e l’esperienza necessaria ma non è necessario prevedere questa figura per la realizzazione del progetto formativo se non indispensabile.

 

20. Con riferimento al bando di cui all’Allegato B della DGR n. 637/2025, riguardante la formazione nel settore della pesca e dell’acquacoltura, l'accordo di partenariato deve essere stipulato anche dagli operatori incaricati dell'erogazione dei servizi di formazione?

No, l'accordo di partenariato deve essere stipulato tra il capofila (associazione di categoria della pesca o organizzazione sindacale di settore) e le imprese destinatarie dell'attività di formazione. Gli enti incaricati dell'erogazione dei servizi di formazione non rientrano nell'accordo.

 

21. Con riferimento al bando di cui all’Allegato B della DGR n. 637/2025, riguardante la formazione nel settore della pesca e dell’acquacoltura, gli Enti di formazione devono necessariamente essere accreditati presso la Regione Veneto oppure è possibile il coinvolgimento di enti formativi accreditati in altra Regione?

Gli operatori che erogano i servizi di formazione professionale devono essere accrediti da parte dello Stato oppure dalla Regione del Veneto ai sensi della legge regionale n.19/2002.

 
 
FAQ aggiornate al  07/10/2025

 

 

FAQ RELATIVE AI BANDI APPROVATI CON DGR n. 1383/2024


1.    Con riferimento al bando per la sostituzione o ammodernamento di un motore principale o ausiliario delle imbarcazioni da pesca, di cui all’Allegato B alla DGR n. 1383 del 25 novembre 2024, nel caso in cui uno stesso soggetto intenda fare interventi su più di un peschereccio, deve fare una domanda unica oppure deve presentare due domande distinte?
Nel caso specifico del bando citato nella domanda, deve essere presentata una domanda distinta per ogni peschereccio, anche se il richiedente è unico (es. armatore).
È questa l’unica eccezione alla regola generale per cui, qualora le percentuali di contribuzione siano identiche, non è possibile presentare due o più domande per lo stesso bando.


2.    Con riferimento al bando per gli investimenti sulla trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici, di cui all’Allegato C alla DGR n. 1383 del 25 novembre 2024, il criterio di selezione SO3 per l’Azione 2 (pag. 16 del bando) riguarda gli investimenti per il miglioramento delle condizioni di lavoro, igiene e sicurezza dei lavoratori ma nella colonna del coefficiente viene citato come costo tematico quello per gli investimenti green. Si tratta di un refuso?
Si tratta di un refuso e la descrizione del coefficiente va invece intesa come C=Costo investimento tematico/Costo totale dell’investimento. I relativi costi tematici sono infatti ben specificati nella nota metodologica di cui al capitolo 13 del bando dove, alla pagina 23, è indicato che: “il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti legati al miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori (Operazioni 54 e 55) rispetto al costo generale dell’investimento, comprensivo delle spese generali”.


3.    Con riferimento al bando per gli investimenti sui pescherecci, di cui all’Allegato A alla DGR n. 1383 del 25 novembre 2024, al Capitolo 4, per l’Operazione 01, alla lettera a) sono previsti investimenti per la riduzione delle sostanze inquinanti, dei gas serra e in generale per migliorare l’efficienza energetica dei pescherecci. Successivamente viene riportato un elenco di spese tra le quali rientrano investimenti in meccanismi di stabilità e impiego di antivegetativi atossici, come la ramatura, per ridurre l’attrito. Riguardo ai meccanismi di stabilità, è ammissibile il costo per l’installazione di un sistema di zavorra, che migliora la stabilità della navigazione? Riguardo agli antivegetativi atossici, sono ammissibili i costi per la preparazione dello scafo ed il successivo trattamento multistrato con impiego finale di vernice antivegetativa? 
La spesa per l’installazione di un sistema di zavorra è ammissibile in linea di principio. La richiesta di finanziamento deve essere corredata, in questo caso, da una perizia di un tecnico qualificato che attesti l’efficacia dell’intervento al fine del miglioramento della tenuta in mare e della stabilità della navigazione e conseguentemente al fine di aumentare l’efficienza energetica del peschereccio.
La spesa per il trattamento con vernici antivegetative è ammissibile esclusivamente nel caso dell’impiego di vernici antivegetative e prive di biocidi e solo nel caso sia previsto l’intero ciclo di lavoro per la predisposizione dell’opera viva al trattamento (levigatura, primer, ecc). Diversamente, l’intervento, ancorché preveda l’uso di vernici antivegetative e prive di biocidi, si configurerebbe quale ordinaria manutenzione e, rientrando nei costi di gestione, non sarebbe ammissibile.


4.    Con riferimento al bando di cui all’Allegato A della DGR n. 1383/2024, riguardante gli investimenti a bordo dei pescherecci non appartenenti alla categoria della piccola pesca costiera, è possibile ammettere le spese di acquisto di GPS e plotter al fine di migliorare la navigazione del peschereccio nell’ambito dell’operazione 04 (Investimenti a bordo per migliorare la navigazione o il controllo motori)?
Si ritiene non ammissibile l’acquisto di sistemi GPS e plotter in quanto non ricadenti nell’ambito di investimenti ammissibili per i dispositivi di sicurezza e/o di quelli per migliorare la navigazione. A tal proposito si evidenzia che tra le spese non ammissibili rientrano quelle che aumentano la capacità di pesca del peschereccio, così come previsto all’art.13, comma 1, lett. a) del Reg.(UE) 2021/1139. L’utilizzo del GPS favorisce il possibile incremento della capacità di pesca di una unità, in quanto tale apparecchiatura interfacciata con sistemi di ricezione è in grado di rilevare la strumentazione da pesca (es. radioboe per le attività dei palangari, e della circuizione con FAD ecc.), ovvero individuare secche a largo per la pesca sui banchi profondi, ovvero interfacciato al sistema di navigazione automatica offre la possibilità di riprodurre tracciati di pesca già effettuati, come nel caso di sistemi a traino. Tutte attività riconducibili quindi a una funzione diversa da quella esplicitata nelle disposizioni attuative nazionali riguardanti l’azione 3 dell’Obiettivo specifico 1.1, operazione 04. Tale interpretazione è peraltro conforme all’indirizzo espresso dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con nota del 03/12/2024, prot. n. 637080.


5.    Con riferimento al bando di cui all’Allegato A della DGR n. 1383/2024, riguardante gli investimenti a bordo dei pescherecci non appartenenti alla categoria della piccola pesca costiera, è possibile ammettere le spese di acquisto di apparati radar in riferimento alle operazioni 04 (Investimenti a bordo per migliorare la navigazione o il controllo motori): e 54 (Investimenti in dispositivi di sicurezza)?
Si ritengono ammissibili, nell’ambito dell’operazione 54 - Investimenti in dispositivi di sicurezza, le spese per acquisto e installazione solamente di sistemi radar A.R.P.A. (Automatic Radar Plotting Aid). A tal proposito, il capitolo 4 del bando, nel punto 7 del paragrafo riguardante l’operazione 54, prevede infatti l’ammissibilità per l’acquisto e l’installazione di sistemi di recupero dell’uomo in mare per cui sono ammessi a cofinanziamento sistemi elettronici di tipo ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) fermo restando il rispetto delle condizioni come previsto nell’ambito dell’operazione 54 (il sopra citato punto 7 specifica peraltro che, nel caso di imbarcazioni autorizzate alla pesca con palangari per tonno rosso, o pesce spada avvero alalunghe l’acquisto dell’ARPA è ammesso a condizione che il peschereccio sia già dotato di un altro radar funzionante, indipendentemente dalle dotazioni di sicurezza previste per quelle imbarcazioni).
Tale interpretazione è peraltro conforme all’indirizzo espresso dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con nota del 03/12/2024, prot. n. 637080.


6. Con riferimento al bando di cui all’Allegato C, nell’ambito di un’attività per l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un capannone, si rende necessario, secondo quanto previsto dall’Allegato E alla DGR n. 621/2024, rimuovere la precedente copertura contenente amianto e sostituirla. Può identificarsi come un’iniziativa che contribuisce alla riduzione dell’impatto ambientale, quindi acquisire punteggio per il criterio SO6 dell’Azione 1? Oppure i relativi costi si possono inserire solamente nell’Azione 2 – Op. 55?
La sostituzione di una copertura contenente amianto, propedeutica all'installazione di un impianto fotovoltaico sulla medesima, non può rientrare tra i costi tematici pertinenti al Criterio SO6, in quanto ha semmai a che fare con aspetti sanitari, piuttosto che ambientali. In questo senso i costi rientrano nell'Azione 2, Operazione 55 e deve comunque essere prodotta una dichiarazione del tecnico incaricato attestante che la rimozione dell'amianto e conseguente sostituzione della copertura NON è obbligatoria ai sensi della normativa vigente, in base alle condizioni di conservazione o ammaloramento della medesima (infatti, se le condizioni della copertura rendessero obbligatoria la rimozione dell'amianto, l'impresa sarebbe comunque tenuta all'intervento, a prescindere dall'installazione dell'impianto fotovoltaico).


7. Con riferimento al bando gli investimenti sulla trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici, di cui all’Allegato C alla DGR n. 1383 del 25 novembre 2024, la nota metodologica per l’applicazione del Criterio Q1 per l’Azione 2 (Coerenza con gli obiettivi dell’azione) prevede un livello di coerenza alto quando l’iniziativa progettuale riguarda investimenti per la trasformazione di prodotti ittici di provenienza regionale, incluso il granchio blu. Al fine di ottenere il punteggio per la coerenza alta, è necessario che venga trasformato esclusivamente prodotto ittico di provenienza regionale oppure è sufficiente che il prodotto di provenienza regionale rappresenti una quota del totale?
Per ottenere il punteggio corrispondente a una coerenza alta con gli obiettivi dell’azione è sufficiente e necessario che sia prevalente la provenienza regionale del prodotto ittico avviato al processo di trasformazione, ossia che il prodotto ittico avviato al processo di trasformazione oggetto dell’intervento rappresenti oltre la metà (in peso) del totale.


8. Con riferimento al bando per la sostituzione o ammodernamento del motore di un peschereccio (Allegato B alla DGR n. 1383/2024), come si deve procedere per la valorizzazione dell’indicatore di risultato CR 18, l’unico previsto?
L’indicatore può essere espresso mediante due diverse unità di misura, che comportano modalità diverse di calcolo e di valorizzazione.
CR18.2 mediante il consumo orario in litri per ora.
Potranno essere usate le specifiche tecniche dei consumi fornite dal costruttore del motore, usualmente espresse per l’appunto in litri/ora. In questo caso, la specifica sezione della relazione tecnica dettagliata andrà compilata come sotto riportato:
 
CR18.1 mediante il fabbisogno energetico del peschereccio per tonnellata di prodotto per anno (kWh/tonnellate/anno).
In questo caso il valore iniziale andrà calcolato dividendo, su base annuale, i consumi energetici in kWh per le tonnellate di prodotto della pesca, basandosi sull’ultimo anno civile per cui si dispone dei dati completi. 
Per ricondurre il consumo di combustibile calcolato in tonnellate in consumi energetici calcolati in kWh è possibile utilizzare i seguenti fattori di conversione:
1 tonnellata di gasolio = 12.700 kWh termici
1 tonnellata di benzina = 12.200 kWh termici
Riguardo invece al fabbisogno energetico del peschereccio successivamente all’operazione, è necessario prendere in esame i dati tecnici forniti dal costruttore del motore per una valutazione presuntiva dei consumi energetici.


9. Con riferimento al bando per la sostituzione o ammodernamento di un motore principale o ausiliario delle imbarcazioni da pesca, di cui all’Allegato B alla DGR n. 1383 del 25 novembre 2024, nel caso in cui il motore sia stato acquistato e già installato prima della presentazione della domanda, quali interventi aggiuntivi sono ammissibili al fine di poter considerare l’operazione non ancora conclusa e pertanto di poter ottenere la sovvenzione?
Il capitolo 4 del bando esplicita che l’unica operazione attivata è l’Operazione 01 e che nell’ambito di tale operazione vengono sostenuti esclusivamente gli investimenti finalizzati all’ammodernamento o alla sostituzione del motore principale e dei motori secondari. L’unico intervento accessorio finalizzato a tale operazione potrebbe pertanto essere quello di installazione a bordo del motore già acquistato, purché risulti da prove documentali che tale attività non è ancora stata compiuta, a prescindere dai relativi pagamenti.


FAQ aggiornate al  11/02/2025

 

FAQ GENERALI RELATIVE AL FONDO FEAMPA 2021-2027

 
1. Nel caso di iniziative progettuali che prevedano acquisto di immobili quali terreni o edifici, è prevista la presentazione di una perizia giurata riguardante il valore dell’immobile da parte di un valutatore qualificato. Cosa si intende per valutatore qualificato?
Le vigenti Linee guida per l’ammissibilità della spesa del PN FEAMPA 2021/2027, approvate dal Tavolo Istituzionale il 06/03/2024, prevedono, nei capitoli 7.13 “Acquisto di terreni” e 7.14 “Acquisto di edifici”, la presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali, indipendente e debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato. Nel caso dell’acquisto di edifici è inoltre necessario che il medesimo valutatore attesti la conformità dell’immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull’area interessata.
In relazione a quanto sopra, la perizia dovrà essere redatta da un valutatore immobiliare in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
a)    iscrizione all’albo professionale dei geometri o degli architetti o degli ingegneri (anche degli agronomi, nel caso esclusivo di acquisto di terreni non edificati);
b)    titolarità di attestazione REV valida (Valutatore europeo riconosciuto) ovvero di certificazione secondo la norma UNI 11558:2014.


2. Con riferimento agli investimenti a bordo dei pescherecci, con esclusione della sostituzione del motore, qualora sia necessario produrre una perizia di un tecnico qualificato per dimostrare la congruità degli investimenti, sotto l’aspetto tecnico o sotto quello economico, quali titoli deve possedere il tecnico?
Possono redigere la perizia figure professionali iscritte all’Albo, quali ingegneri navali, architetti navali o periti nautici. Possono anche rientrarvi esperti non iscritti all’Albo professionale purché in possesso dei titoli di studio sopra indicati e iscritte presso l’Albo dei consulenti tecnici presso il Tribunale (ex art. 61 ss. c.p.c.).


3. Quali sono i requisiti per beneficiare dell’intensità di contribuzione al 100% della spesa ammissibile, in applicazione dell’aliquota in deroga di cui alla riga 7 dell’Allegato III del Reg.  (UE) n. 2021/1139 (operazioni collegata alla piccola pesca costiera)?
Il requisito è innanzitutto soggettivo. Per beneficiare dell’aliquota pari al 100% il beneficiario deve essere una persona fisica o giuridica operante nel settore della piccola pesca costiera, gestore di imbarcazioni afferenti alla piccola pesca costiera i cui equipaggi rientrano nell’ambito di applicazione di cui alla L. 250/1958. Possono beneficiarne anche i pescatori a piedi a condizione che non risultino armatori di pescherecci e che siano iscritti nel regime previdenziale di cui alla L. 250/1958.
Si considera in possesso del suddetto requisito soggettivo anche una cooperativa di pescatori, con finalità mutualistica prevalente, i cui soci sono armatori dei pescherecci della piccola pesca o pescatori a piedi iscritti alla L. 250/1958, sia perché, stante il fine mutualistico, è implicito che i beneficiari finali sono, in forma collettiva, imprese della piccola pesca, sia perché gli oneri contributivi relativi ai soci imbarcati sui pescherecci della piccola pesca e a quelli che esercitano la pesca a piedi ricadono, in base alla Legge n. 250/1958 sulla cooperativa medesima.
Nel caso in cui il medesimo operatore gestisca pescherecci della piccola pesca costiera e pescherecci che non rientrano in tale categoria, l’iniziativa progettuale potrà beneficiare della contribuzione pari al 100% delle spese ammissibili solamente qualora sia dimostrato da parte del richiedente, con evidenza documentale riscontrabile, che i benefici dell’aiuto ricadano integralmente sul segmento della piccola pesca costiera, escludendo pertanto qualsiasi beneficio a favore degli altri pescherecci non rientranti nel medesimo.
In ogni caso, in presenza dei requisiti sopra esposti, l’aliquota del 100% si applica, oltre che agli investimenti a bordo, anche agli investimenti a terra e per beni mobili diversi dai pescherecci, a condizione che, qualora il medesimo operatore gestisca pescherecci appartenenti a diversi segmenti, anche in questi casi sia dimostrato che i benefici della sovvenzione ricadono integralmente sul segmento della piccola pesca costiera.


4. Nel contesto delle spese generali, ammissibili entro un massimo del 12% dell’importo totale delle altre spese ammissibili, è previsto il costo per la consulenza tecnica per la predisposizione dell’istanza di sovvenzione. È possibile per il socio di una cooperativa, previa comparazione di preventivi, affidare l’incarico alla cooperativa di appartenenza?
No, per quanto riguarda l'affidamento dell'incarico di progettazione alla cooperativa di appartenenza, la relativa spesa non risulterebbe ammissibile ai sensi del Capitolo 10 (spese non ammissibili), lettera J del bando perché in contrasto con quanto previsto dall'art. 2359, c. 1, punto 3 del Codice Civile.


5. Alcuni dei costi previsti dal progetto sono riferibili a più di uno dei criteri di selezione che attribuiscono punteggi in base al rapporto tra il costo di un certo tipo di investimento tematico e il costo totale. È possibile riferire una certa spesa a due o più costi tematici, pertinenti a diversi criteri di selezione?
No, ogni costo può essere riferito ad un solo costo tematico e pertanto non può entrare nel calcolo di più criteri di selezione diversi basati sui costi tematici. Ad esempio la spesa per l’acquisto di un furgone a motorizzazione elettrica o ibrida e del gruppo frigo potrebbe essere computata all’interno dei costi tematici per la transizione green (per la riduzione dei gas serra) oppure dei costi tematici il miglioramento della qualità del prodotto ma non all’interno di entrambi.


6. È ammissibile al fine di una sovvenzione FEAMPA la spesa per l’acquisto di un’attrezzatura con pagamento rateale tramite una finanziaria, per cui i pagamenti mensili del beneficiario sono a favore della finanziaria medesima?
La spesa sostenuta con pagamento rateale risulta ammissibile in quanto non espressamente vietata dalle disposizioni generali previste dalle Linee Guida per l'Ammissibilità della Spesa previste per il PN FEAMPA 21 27.
Posto quindi che il bene oggetto di acquisto rateale deve appartenere alla categorie di spesa previste dal bando al quale si intende proporre domanda di contributo, in generale saranno riconosciuti, in analogia a quanto disposto dal paragrafo 7.15 delle predette Linee Guida in ordine al Leasing, i ratei di spesa effettivamente sostenuti/pagati all'interno del periodo di ammissibilità della spesa previsto dallo specifico bando per il quale si è presentata la domanda di contributo, ad esclusione degli interessi e dei costi per la stipula del finanziamento per l'acquisto del bene.
Inoltre l’acquisto del bene da parte del beneficiario dovrà essere comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente. In sostanza i ratei di spesa pagati dall’acquirente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono l'insieme della spesa ammessa a progetto, ovvero ammissibile in sede di domanda di pagamento. 
Corre l'obbligo precisare altresì che il bene dovrà essere nella effettiva proprietà, non semplice possesso, del richiedente il contributo, pertanto saranno esclusi i casi di vendita a rate con riserva di proprietà di cui all'art.1523 del Codice Civile, mentre potranno essere ammesse spese sostenute in forma rateale tramite cessione del credito (es. tramite società finanziaria di credito/banca etc) sempre a condizione che non si applichino le forme di cui al predetto art.1523 del Codice Civile.
In ogni caso si rammenta che costituisce spesa ammissibile al sostegno esclusivamente l’importo massimo previsto dal valore di mercato del bene, ovvero quello congruo, determinato dal confronto di almeno tre preventivi di spesa, ovvero supportato da perizia di un professionista attestante il valore del bene.
Nello specifico occorre distinguere due casi:
a)    la rateizzazione della spesa sia stata contrattualmente definita in momento antecedente alla presentazione della domanda di contributo.
In tal caso il beneficiario sarà tenuto a presentare in sede di domanda di ammissione al contributo sia i tre o più preventivi di spesa ricevuti per l'individuazione del prezzo più basso (ovvero perizia del professionista attestante la congruità del costo), sia il contratto di acquisto unitamente a quello di finanziamento della spesa comprensivo del piano di ammortamento, il quale dovrà portare ben distinti i costi capitale, i costi per interessi e i costi per istruttoria.
Detta documentazione costituirà elemento essenziale per individuare il massimale di spesa ammessa per il raggiungimento delle finalità del progetto e per conseguenza l'aliquota di contribuzione riconosciuta.
b)    la rateizzazione della spesa sia stata contrattualmente definita in momento successivo alla presentazione della domanda di contributo.
In tal caso il beneficiario sarà tenuto a presentare in sede di domanda di pagamento del contributo, unitamente alla restante rendicontazione della spesa, il contratto di acquisto unitamente a quello di finanziamento della spesa comprensivo del piano di ammortamento, il quale dovrà portare ben distinti i costi capitale, i costi per interessi e i costi per istruttoria, fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, oltre alla liberatoria debitamente compilata e sottoscritta dal fornitore. 
Si sottolinea che in ogni caso la spesa complessivamente ammessa per il progetto resta quella definita in sede di ammissibilità ovvero all'atto di presentazione della domanda di contributo. 
Resta inteso inoltre che saranno ritenuti ammissibili in sede di pagamento del contributo i soli ratei di spesa effettivamente paganti all'interno del predetto periodo di ammissibilità della spesa per l'acquisto del bene in oggetto, i quali ratei di spesa, unitamente alle altre spese previste a progetto, dovranno comunque garantire il raggiungimento di almeno il 75% della spesa ammessa in sede di ammissione della domanda di contributo, pena il mancato riconoscimento dell'intera spesa prevista a progetto.


7. Alcune aziende acquicole che hanno presentato domanda di contributo sul bando FEAMPA hanno la necessità di affrontare già in queste settimane alcune spese previste nel progetto di investimento. Non avendo ancora ricevuto il codice CUP e codice progetto da riportare nelle fatture e pagamenti, quale dicitura va riportata nelle fatture e nelle causali dei bonifici?
Le fatture, e in generale i documenti di spesa diversi dalle buste paga, debbono riportare le indicazioni richieste sulla tracciabilità dei pagamenti di cui al paragrafo 10 delle Linee Guida sull'Ammissibilità della Spesa. 
Tuttavia, come indicato nei paragrafi 7.1.18 e 7.1.19, la disposizione di cui sopra può essere derogata solo nel caso in cui il codice CUP non sia stato ancora comunicato al beneficiario del contributo in oggetto. In tal caso, in relazione alle spese sostenute in precedenza alla predetta comunicazione, il documento di spesa viene ammesso se accompagnato da esplicita dichiarazione del beneficiario circa la riconducibilità della spesa al codice CUP/progetto/PN FFEAMPA previsto per il progetto finanziato.
Ciò posto, si raccomandano in generale gli utenti che abbiano già presentato domanda di contributo e abbiano medio tempore iniziato a svolgere le attività previste dal progetto proposto, quindi a ricevere fatture e pagare i fornitori, ma tuttavia si trovino ancora nell'attesa di conoscere gli esiti della valutazione di ammissibilità e quindi non conoscano il codice CUP attribuito al progetto, di provvedere comunque a inserire nelle fatture la seguente dicitura:
“Spesa sostenuta ai sensi del PN FEAMPA 2021-2027 Intervento _______ (es. 221502 o diverso codice indicato nel bando), DGR n. ______ del ____, domanda di contributo presentata in data _______”


8. Per un acquisto effettuato prima della presentazione della domanda è stata erroneamente emessa (e pagata) una fattura elettronica riportante solo il codice fiscale della ditta individuale e non la partita IVA e che pertanto non è stata contabilizzata. È ugualmente possibile ammettere la spesa?
Le Linee guida per l'ammissibilità delle spese impongono, ai fini dell'ammissibilità, il requisito che la spesa sia contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili. Se la fattura, priva di partita IVA, non può essere contabilizzata dall'impresa, né riportata nel registro dei beni ammortizzabili (o libro dei cespiti che dir si voglia), la relativa spesa non può pertanto essere ammissibile.


9. In diversi bandi, è previsto per gli investimenti a bordo dei pescherecci il criterio di ammissibilità che "... il peschereccio deve aver svolto almeno 60 giorni di pesca nel corso dei due anni civili precedenti...". Nel caso il peschereccio sia stato acquistato di recente, vale comunque l'attività svolta dal precedente armatore?
Il requisito di cui trattasi trae origine dalle disposizioni di cui all'art. 13, par. 1, lett. l) del Regolamento UE n. 2021/1139, che dichiara inammissibili gli investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca per meno di 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.
Sia il tenore della norma sia le disposizioni attuative nazionali riferiscono il requisito al peschereccio e non citano il richiedente o l'armatore, tant'è che sono ammissibili al contributo anche le domande presentate dai proprietari della barca che non siano armatori della medesima (e che dunque non svolgono attività di pesca). Pertanto gli investimenti a bordo saranno ammissibili anche qualora l'armatore abbia acquistato e iniziato l'esercizio del peschereccio da meno di due anni, sempre che nei due anni civili precedenti la presentazione della domanda (2023-2024) il peschereccio abbia svolto non meno di 60 giorni di pesca.
Naturalmente, qualora l'interessato dichiarasse tale requisito al fine di chiedere una sovvenzione, deve avere certezza assoluta di quanto dichiara e deve inoltre essere in grado di comprovare la sua dichiarazione, non essendo possibile coinvolgere direttamente un soggetto terzo (il precedente armatore) nelle eventuali verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese.


10. Alcuni criteri di selezione, in particolare il criterio Q2, premiano il livello di innovazione tecnologica mediante il rapporto tra il costo tematico e il costo totale dell’investimento. Come valutare il livello di innovazione tecnologica degli investimenti?
Ci si deve rifare in primo luogo a quanto riportato a pagina 6 delle Linee guida per l'ammissibilità delle spese, nella definizione degli "Elementi innovativi", che si richiama a sua volta ai manuali OCSE di Frascati 15 e Oslo 2018, che rappresentano principali orientamenti internazionali per le definizioni e le metodologie in ambito di ricerca, sviluppo ed innovazione, nonché alla norma ISO 56002, prima linea guida internazionale sui sistemi di gestione dell’innovazione. In particolare si sottolinea quanto di seguito riportato: "Sono in ogni caso esclusi dal poter essere considerati quali elementi innovativi i meri cambiamenti di tecniche, metodi o processi già in uso sul territorio o i miglioramenti minori, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali o servizi, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici".

11. I criteri Q3 e Q4 premiano la creazione di nuovi posti di lavoro per giovani e donne. Nelle nota metodologiche viene esplicitato che si deve fare riferimento alle ULA e non alle teste. In caso di trasformazione di un rapporto di lavoro part time in uno a tempo pieno per un giovane o una donna, con il conseguente aumento di ULA, può essere valorizzato il punteggio per il criterio?
Se per effetto dell'attuazione dell'iniziativa progettuale si realizza la trasformazione di un rapporto di lavoro part time in uno a tempo pieno, si tratta di fatto di un nuovo rapporto contrattuale con relativo incremento di ULA, posto che l'aumento dei posti di lavoro va valutato in ULA e non a teste. Di tale aumento dovrà poi essere data dimostrazione documentale in sede di presentazione della domanda di pagamento.
 

FAQ aggiornate al 29/01/2025
 


FAQ RELATIVE AI BANDI APPROVATI CON DGR n. 621/24

 
1.    Tra le spese ammissibili previste dai bandi per l’Intervento 111102 (piccola pesca costiera) e 221502 (mezzi e attrezzature per acquacoltura) rientrano gli automezzi dotati di coibentazione e gruppo frigorifero non amovibili. È ammissibile anche la spesa per automezzi coibentati ma non refrigerati?
Sì, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestazione ATP come mezzo di trasporto isotermico e la relativa iscrizione nella carta di circolazione del veicolo.

2.    Tra le spese ammissibili previste dal bando per l’intervento 221502 (mezzi e attrezzature per acquacoltura) ci sono imbarcazioni e galleggianti asserviti agli impianti di acquacoltura, nonché i relativi motori e le attrezzature necessarie al loro allestimento. Nel caso di imbarcazioni operanti esclusivamente all’interno di specchi acquei vallivi di natura privata, che non navigano in acque ad uso pubblico o aperte alla navigazione del pubblico, è necessario ai fini dell’ammissibilità della spesa che le medesime siano registrate presso l’Ispettorato di porto e acquisiscano la licenza di navigabilità?
No, nel caso di imbarcazioni operanti esclusivamente all’interno di aree private, che non navigano in acque ad uso pubblico o equiparate alle acque di uso pubblico, non è necessaria, ai fini dell’ammissibilità della spesa, la registrazione presso l’Ispettorato di porto né l’ottenimento della relativa licenza di navigabilità. Non è neppure richiesta l’assicurazione del motore fuori bordo utilizzato da tali imbarcazioni, come previsto dall’art. 4 del DM 1 aprile 2008, n. 86 del Ministero dello sviluppo economico.

3.    Il bando di cui alla DGR n. 621/2024 per l’intervento 111102 (piccola pesca costiera) prevede il criterio di selezione delle operazioni SO4 che attribuisce un punteggio per le iniziative riguardanti l’utilizzo di specie alloctone dannose. In quali casi è possibile l’attribuzione di tale punteggio? Ad esempio, se si acquista un furgone coibentato e refrigerato per il trasposto dei prodotti ittici, tra cui il granchio blu, è possibile l’attribuzione del punteggio?
Il punteggio per tale criterio può essere attribuito solamente alle iniziative progettuali che prevedano attività specificamente rivolte all’utilizzazione delle specie alloctone dannose, come ad esempio nel caso di investimenti specificamente destinati alla vendita diretta o alla trasformazione del granchio blu pescato dall’impresa beneficiaria. Nel caso dell’acquisto di un furgone per il trasporto del prodotto ittico, l’attività non è specificamente rivolta al trasporto di tale specie, bensì di tutte le catture e dunque il punteggio non può essere attribuito.

4.    Tra le spese ammissibili previste dai bandi per l’Intervento 111102 (piccola pesca costiera) e 221502 (mezzi e attrezzature per acquacoltura), nell’ambito dell’operazione 66 (Altro - Economico) rientrano anche investimenti a terra per la trasformazione e vendita diretta delle catture dell’impresa beneficiaria, nonché l’acquisto di automezzi dotati di coibentazione e gruppo frigorifero non amovibili, al fine di migliorare la qualità del pesce catturato. Nel caso di una impresa che svolge anche, oltre alla piccola pesca costiera, anche altre attività (es. acquacoltura, oppure pesca con draga idraulica), è ugualmente possibile finanziare le spese citate?
Fermo restando il requisito soggettivo di essere una impresa della piccola pesca costiera, con conseguente inquadramento nel contesto della L. 250/1958, ove questa svolga altre attività la finanziabilità di investimenti non direttamente riguardanti l’imbarcazione di piccola pesca costiera dipende dalla natura oggettiva dei medesimi: risultano finanziabili esclusivamente quelli per i quali il richiedente può provare che il beneficio riguarda esclusivamente l’attività di piccola pesca costiera e non anche le atre attività svolte dall’impresa.
Ad esempio, per una impresa che svolge l’attività di piccola pesca costiera nelle acque interne e anche di pesca in mare con draga idraulica, risulterebbe finanziabile un investimento per la trasformazione delle proprie catture di vongola verace in quanto tale prodotto non può riguardare la grande pesca in mare ma esclusivamente la sua attività di piccola pesca in acque interne.
Diversamente, nel caso dell’acquisto di un furgone coibentato e refrigerato per il trasporto di prodotto ittico da parte di una impresa che svolge sia l’attività di acquacoltura lagunare sia l’attività di piccola pesca costiera in acque interne, il richiedente dovrebbe dimostrare che il mezzo è utilizzato solamente per il trasporto del prodotto pescato e non di quello proveniente da allevamento. Salvo inoppugnabile prova documentale, è escluso che l’investimento sia finanziabile nell’ambito del bando per la piccola pesca costiera qualora dalla documentazione sanitaria e fiscale risultasse che l’impresa trae una quota rilevante (pari almeno al 30 %) del proprio fatturato dall’attività di allevamento.

5.    Tra le spese ammissibili previste dai bandi per l’Intervento 111102 (piccola pesca costiera) e 221502 (mezzi e attrezzature per acquacoltura) rientrano gli automezzi dotati di coibentazione e gruppo frigorifero non amovibili. È ammissibile la spesa anche qualora il pagamento del mezzo alla concessionaria di automobili sia stato effettuato per il tramite di un intermediario? Nel caso specifico, la concessionaria ha emesso la fattura intestandola al beneficiario ma il relativo pagamento è stato effettuato per il tramite della ditta che si è incaricata della coibentazione e dell’installazione del gruppo frigorifero, cui era stato conferito apposito mandato.
Il quesito riguarda la tracciabilità della spesa, che è garantita quando sia possibile verificare chiaramente che la spesa è stata sostenuta per intero dal soggetto beneficiario. Nel caso prospettato, vista la presenza dell’intermediario, è necessario dimostrare che il beneficiario ha sostenuto un’effettiva uscita di cassa, comprovata da titoli attestanti l’avvenuto pagamento, che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all’operazione oggetto di contributo, in particolare l’acquisto del mezzo presso la concessionaria.
Pertanto, fermo restando che il titolo giustificativo della spesa (ossia la fattura emessa dalla concessionaria e intestata alla ditta beneficiaria) sia valido e corretto, al fine dell’ammissione della spesa dovrebbe essere prodotta la seguente documentazione:
  • fattura emessa dalla concessionaria di automobili e intestata alla ditta beneficiaria, riportante il CUP del progetto (salvo il caso di spese già sostenute prima della presentazione della domanda)
  • mandato in forma scritta al soggetto intermediario (nel caso specifico la ditta che si è incaricata della coibentazione e dell’installazione del gruppo frigo) per il pagamento del veicolo alla concessionaria 
  • documentazione riguardante il bonifico dal conto corrente dedicato del beneficiario (salvo che la spesa sia stata effettuata prima della domanda di pagamento) al conto corrente intestato all’intermediario
  • documentazione riguardante il bonifico del pagamento dal conto dell’intermediario al conto corrente della concessionaria
  • quietanza liberatoria per l’acquisto del veicolo rilasciata dalla concessionaria al beneficiario
Ovviamente, oltre alla documentazione sopra indicata, dovrà anche essere prodotta l’usuale documentazione prevista per questo tipo di investimento:
  • attestazione ATP
  • copia della carta di circolazione, intestata al beneficiario, riportante l’annotazione ATP
  • copia del registro dei beni ammortizzabili del beneficiario, ove risulti che l’intero importo versato all’intermediario corrisponde al valore del bene (automezzo coibentato) così come inserito nel libro cespiti

6.    Tra le spese ammissibili previste dai bandi per l’Intervento 111102 (piccola pesca costiera) e 221502 (mezzi e attrezzature per acquacoltura) rientrano gli automezzi dotati di coibentazione e gruppo frigorifero non amovibili. È ammissibile la spesa per l’acquisto di un automezzo a km 0?
Entrambi i bandi prevedono, nel cap. 9 “Spese ammissibili”, che i beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica. Tecnicamente un automezzo a km 0 è un automezzo usato e pertanto la relativa spesa non risulta ammissibile.

7.    È ammesso l’acquisto di mezzi di scavo e movimentazione terreno da parte delle aziende acquicole con riferimento al bando di cui all’intervento 221502, riguardante l’acquacoltura?
L'acquisto di qualsiasi macchina o attrezzatura nel contesto del bando per l'intervento 221502 (acquacoltura) è ammissibile a contributo ove siano rispettate due condizioni:
  • deve essere inquadrabile in una delle operazioni attivate dal bando (Investimenti produttivi per l'acquacoltura sostenibile oppure Altre operazioni-Economico)
  • risulti inequivocabile l'utilizzo esclusivo e funzionale a favore dell'attività di acquacoltura.
In particolare, la dimostrazione del secondo aspetto è onere del richiedente nel momento in cui l'impresa beneficiaria svolga anche attività diverse da quella di acquacoltura (ad esempio attività di coltivazioni agricole oppure di pesca), in quanto potrebbe presumersi un utilizzo promiscuo, avvantaggiando così anche attività diverse da quella di acquacoltura.
Qualora l'impresa richiedente possa dimostrare di non svolgere nessun'altra attività che potrebbe implicare l'utilizzo dello scavatore (es. coltivazioni agricole in senso stretto, attività di movimento terra, ecc.), l'esclusività dell'uso risulterebbe immediatamente dimostrabile. Riguardo al nesso funzionale con l'attività di acquacoltura e alle motivazioni tecnico economiche che giustificano l’acquisto, queste dovranno essere adeguatamente esposte nella relazione tecnica dettagliata dell'iniziativa progettuale.

8.    Nel contesto dei bandi approvati con DGR n. 621/2024 per gli interventi 111102 (piccola pesca costiera) e 221502 (acquacoltura) risulta finanziabile l'acquisto di un furgone coibentato/refrigerato per il trasporto dei prodotti ittici. Nel caso di acquisto di un mezzo elettrico o ibrido, il richiedente ha diritto a punteggio superiore? E se sì, di quanto?
Per quanto riguarda l'eventuale punteggio aggiuntivo in relazione all'acquisto di un furgone coibentato/refrigerato elettrico o ibrido, è possibile valorizzare il criterio SO5 per quanto riguarda il bando piccola pesca costiera e SO8 per quanto riguarda il bando Acquacoltura, in quanto si tratta di investimento green che adegua il ciclo produttivo in funzione di una riduzione dei gas serra, in particolare la CO2.
Il valore, trattandosi di criteri legati ai costi tematici, dipende dal rapporto tra il costo per l'acquisto dell’automezzo più l’eventuale gruppo frigo e il costo totale del progetto, comprensivo delle spese generali (il costo per la coibentazione, pur essendo ammissibile a contributo, non rientra invece nei costi tematici riferibili ai criteri di selezione sopra citati).
Per quanto sopra, è importante che i preventivi forniti dalle ditte risultino dettagliati per le diverse componenti del costo: costo di acquisto del furgone, costo del gruppo frigo con relative caratteristiche, costo della coibentazione con relative caratteristiche.

9.    Tra le spese ammissibili previste dai bandi per l’Intervento 221502 (mezzi e attrezzature per acquacoltura) rientrano quelle per l’acquisto di automezzi destinati al trasporto del materiale ittico vivo, a condizione che i medesimi siano destinati esclusivamente a tale fine. Il trasporto di pesce vivo, differentemente rispetto al trasporto refrigerato per il quale si usano mezzi con coibentazione non amovibile riportata sul libretto di circolazione, avviene su vasche vivaio che vengono montate sul pianale del mezzo e tale allestimento non viene riportato sul libretto di circolazione. Quale documentazione deve essere prodotta al fine di dimostrare l’uso esclusivo di cui sopra?
L'ottenimento dell'autorizzazione al trasporto degli animali da parte dell'ULSS competente, ai sensi del Regolamento CE 1/2005, è documentazione idonea a comprovare tale condizione di esclusività. Tale documentazione, da presentarsi in sede di richiesta di pagamento, rappresenta inoltre documentazione necessaria al fine della rendicontazione della spesa alla chiusura del progetto.

10.    I bandi approvati con DGR n. 621/2024 prevedono, tra le spese non ammissibili, quelle per l’acquisto di sistemi refrigeranti che utilizzano idrofluorocarburi (HFC). Per il progetto che sto predisponendo trovo attualmente sul mercato solamente sistemi di refrigerazione che utilizzano HFC. Come posso procedere per la richiesta di finanziamento?
La prescrizione sopra richiamata era frutto di errore materiale in quanto non riportava il riferimento alle caratteristiche specifiche degli HFC in questione. Con DDR n. 225 del 10/07/2024 è stato posto rimedio all’errore, specificando che non risultano ammissibili solamente i sistemi refrigeranti che utilizzano HFC appartenenti alle categorie per le quali, ai sensi dell’art. 11 e dell’Allegato IV del Reg. (UE) n. 2024/573, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025 il divieto di immissione sul mercato e di vendita.

11.    Nel contesto del bando per l’Intervento 221502 (mezzi e attrezzature per acquacoltura) è ammissibile la spesa per l’acquisto di motori da installare a bordo di barche asservite ad impianti di acquacoltura. È ammissibile la spesa per l’acquisto di un motore da 200 cv (147,1 kW) da installare su una unità delle acque interne (RV) per uso conto proprio acquacoltura?
Dipende dalla data dell’acquisto. Fermo restando che la potenza deve essere uguale o inferiore alla potenza massima riportata nella licenza di navigazione e nel collaudo dell’ente tecnico (RINA, Bureau Veritas), va tenuto conto di quanto previsto dall’art. 28, commi 2 e 2 bis del Regolamento regionale 1/2023, per cui:
  • se il motore è stato acquistato prima del 1 luglio 2024 la spesa è in linea di principio ammissibile
  • se il motore è stato acquistato dopo il 1 luglio 2024 oppure deve ancora essere acquistato al momento della domanda, la spesa non è ammissibile.
L’art. 28 del Regolamento regionale n. 1/2023 riporta infatti:
comma 2. Per l’esercizio della pesca professionale o dell’acquacoltura possono essere utilizzate navi minori aventi stazza lorda non superiore a tonnellate 10 e apparato motore non superiore a kilowatt 112, nonché altre unità galleggianti mobili aventi i medesimi limiti massimi di stazza e potenza motore.
comma 2 bis. Fatto salvo il limite massimo di stazza lorda di cui al comma 2, le navi minori e le altre unità galleggianti mobili adibite in via esclusiva all’attività di acquacoltura, possono impiegare motori di potenza superiore a kilowatt 112, allo scopo di trasportare in modo stabile a bordo delle stesse, oltre che le attrezzature per la raccolta del prodotto, anche i macchinari per la selezione, pulitura e incassettamento del prodotto, a condizione che il motore sia stato acquistato dal proprietario o dall’armatore delle stesse in data antecedente al 1 luglio 2024.

12.    Il bando per l’Intervento 221502 (mezzi e attrezzature per acquacoltura) prevede, al Cap. 8.2, punto 5, che nel caso di un’impresa acquicola che abbia attivato la partita IVA da meno di 12 mesi al momento della domanda, sia necessario presentare: a) un piano aziendale; b) una relazione sulla commercializzazione e l’esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto; c) uno studio di fattibilità, compresa una valutazione ambientale degli interventi, solamente qualora gli investimenti previsti dal progetto siano superiori a 50.000 Euro. Da chi devono essere firmati?
L’autore dei documenti può essere:
  • un professionista iscritto all’albo competente per materia (ad es. periti agrari, iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ecc.);
  • un tecnico in possesso di titolo di studio pertinente (ad es. diploma “Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM), diploma presso un istituto tecnico agrario, laurea in Scienze e tecnologie agrarie, Laurea in scienze forestali, ecc.);
  • un soggetto qualificato in virtù dell’esperienza lavorativa pregressa, che abbia svolto incarichi dirigenziali o di direttore presso società del settore per almeno 5 anni.
Nel caso di soggetti non iscritti ad albi professionali, il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere autocertificato dagli interessati ai sensi del DPR 445/2000, contestualmente alla sottoscrizione dei documenti.

13.    Con riferimento al bando per l’Intervento 221502 (mezzi e attrezzature per acquacoltura), uno dei costi previsti dal progetto riguarda l’acquisto di un nuovo scavatore per i lavori all’interno di una valle da pesca, in sostituzione di quello attualmente in possesso dell’impresa, ormai vetusto. Poiché il nuovo scavatore consumerà meno combustibile del precedente, è possibile attribuire i punteggi previsti dai criteri Q2 e SO8?
Si premette in linea generale che ambedue i criteri riguardano i costi tematici e che, come già precisato nel quesito 11, non è possibile imputare una singola voce di spesa contemporaneamente a più di un criterio riguardante i costi tematici.
Nel merito specifico del quesito si osserva che:
  • il criterio Q2 riguarda gli investimenti a carattere innovativo orientati alla transizione green o alla resilienza delle imprese di acquacoltura. La mera e progressiva evoluzione tecnica nel tempo che caratterizza ogni tipologia di macchinario non possiede il carattere di innovatività richiesto, che necessita invece di un vero salto tecnologico, almeno a livello locale.
  • il criterio SO8 riguarda i costi per la transizione green, in questo caso anche in assenza del carattere di innovazione tecnologica richiesto dal criterio Q2 (es. realizzazione di un impianto fotovoltaico). Anche in questo caso tuttavia, il punteggio non è applicabile in relazione alla sostituzione di un macchinario che utilizza combustibili fossili con un altro macchinario che utilizza la stessa fonte di energia, solamente in virtù di una presumibile maggiore efficienza marginale. Il punteggio è invece attribuibile qualora sia previsto il passaggio a una tecnologia che utilizza fonti di energia alternative ai combustibili fossili (come nel caso di acquisto di un furgone con motorizzazione elettrica).

 

FAQ aggiornate al 23/01/2025